TARIFFE AGEVOLATE STABILITE DALLA REGIONE TOSCANA

  • condividi
  • |
  • |
Biglietti ed abbonamenti

(Rif. legge Regionale 100/98 e Delib. di Giunta Regionale 27/99 e s. m.)
I cittadini residenti nel territorio della regione Toscana che appartengono ad una delle sottoindicate categorie, hanno diritto al rilascio di una tessera valida per l’acquisto di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata. Ne hanno diritto:
a) invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
b) invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
c) soggetti privi della vista o sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della L. 2 aprile 1968 n. 482;
d) persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 3 febbraio 1992 n. 104;
e) invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968 n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990 n. 289;
f) mutilati o invalidi di guerra;
g) Cavalieri di Vittorio Veneto, titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d’onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d’Italia 1943- 1945); decorati al valor militare; perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;
h) Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni:
1. se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale ai fini IRPEF non superiore all’importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della Legge 15 aprile 1985, n.140 e successive modificazioni;
2. se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.

Rispetto al punto h) di cui sopra si prega di prendere visione dell'allegato presente nella parte destra di questa pagina con gli importi esatti, ai fini del calcolo del reddito, stabiliti annualmente dalla Regione Toscana.

Ai fini della presente normativa, gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 509 del 1988 sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale al 67%. La validità dei titoli di viaggio rilasciati in base alla presente normativa ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento, viene estesa senza sovrapprezzo all’accompagnatore. I cittadini appartenenti alle categorie sopra citate possono acquistare i titoli di viaggio agevolati solo se in possesso di una tessera di riconoscimento del costo di € 6,00 e valida 5 anni dalla data del rilascio.



 Libera circolazione

(per effetto di disposizioni di legge, purché possano dimostrare la loro appartenenza alle categorie indicate):

SU TUTTI I SERVIZI
Funzionari di ispezione del Ministero dei Trasporti (R.D. 9 maggio 1912, n° 1447 - art. 197).
Funzionari e agenti dell'IG MCTC (D.L. 14 giugno 1949, n° 410 - art. 13).
Funzionari di Pubblica Sicurezza (R.D. 27 maggio 1923, n° 1176 - art. 7).
Dipendenti ANAS in servizio di polizia stradale(D.L. 7 febbraio 1961, N° 59 - art. 41).
Dipendenti della Provincia affidataria del servizio e dipendenti regionali, che svolgono funzioni ispettive sul servizio (liste comunicate dagli enti).
SUI SERVIZI URBANI
Militari di Guardia di Finanza in divisa o in abito civile (R.D. 31 dicembre 1923, n° 3170 - art. 18)
Carabinieri in divisa o muniti di segno di riconoscimento (R.D.L. 2 aprile 1925, n° 382 - art. 4)
Agenti di pubblica sicurezza in divisa o muniti di segno di riconoscimento (R.D.L. 2 aprile 1925, n°383 - art. 18).
Agenti di custodia con tessera di riconoscimento (D.D.L. 21 agosto 1945, n° 508 - art. 33).Guardie zoofile (R.D.L. 2 maggio 1939, n° 1284 - art. 25).
Vigili del fuoco (R.D.L. 27 dicembre 1941, n° 1570 art. 8).
Funzionari degli uffici imposte di fabbricazione (D.L. 26 aprile 1945, n° 223 - allegato h).
Inoltre, per assimilazione, possono fruire della libera circolazione gli ispettori delle PP.TT., gli Ispettori del Lavoro, gli addetti alla Vigilanza dell'Ispettorato del lavoro con mansioni di ispettore del Lavoro, in quanto aventi qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 221 del codice di procedura penale, ai sensi del D.M. 14 agosto 1943.
I vigili urbani, i vigili edilizi e vigili sanitari, in virtù dell'art. 18 del T.U. 31 AGOSTO 1907, n° 690, appartengono a categorie sostanzialmente parificate agli agenti di pubblica sicurezza e quindi, se in servizio, possono godere della libera circolazione sui mezzi pubblici limitatamente al territorio dell'ente di appartenenza.
Personale del Corpo Forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia (L.6 febbraio 2004 n°36-art.3)
Inoltre, possono accedere ai servizi anche gli agenti sotto indicati, abilitati al servizio di polizia stradale Art. 12 C.d.s. Comma 3 :
La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a. dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b. dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c. dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;(…omissis…)
Regolamento di attuazione C.d.S. art. 23
Comma 1: Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice (…omissis…).
Comma 4: Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.l); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.
Comma 5: Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.